Tutela del cliente

Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

L’ABF è il sistema alternativo alla giustizia civile per risolvere controversie tra clienti e banche o intermediari finanziari. Una procedura semplice, rapida ed economica — disponibile anche per i soci Fidimpresa.

Cos'è l'ABF

Un organismo indipendente a tutela dei clienti bancari

L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie (ADR — Alternative Dispute Resolution) istituito nel 2009 in attuazione dell’art. 128-bis del Testo Unico Bancario, sostenuto dalla Banca d’Italia.

L’ABF si articola in sette Collegi territoriali (Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino), competenti in base al domicilio del cliente. Ogni Collegio è composto da cinque membri indipendenti, scelti da Banca d’Italia e dalle associazioni degli intermediari e dei clienti.

⚡ Rapido

La procedura si svolge per via documentale, senza udienze. Tutto si gestisce online tramite il Portale ABF.

💶 Economico

Il costo è di soli € 20. Non è necessaria l’assistenza di un avvocato.

⚖️ Imparziale

Organismo indipendente: decide sulla base della documentazione, garantendo equità e trasparenza.

Fidimpresa e ABF

I Confidi sono soggetti all'ABF

I Confidi iscritti nell’elenco ex art. 112, comma 1, del TUB — tra cui Fidimpresa (iscritta all’OCM n. 90) — sono tenuti ad aderire all’ABF e a dare esecuzione alle sue decisioni.

I soci e i clienti di Fidimpresa che abbiano una controversia relativa a operazioni o servizi finanziari possono ricorrere all’ABF come alternativa al giudice ordinario.

ℹ️ Importante: Prima del ricorso ABF è obbligatorio inviare un reclamo scritto all’intermediario e attendere 60 giorni (o ricevere risposta ritenuta insoddisfacente).

In sintesi
  • Nessun avvocato obbligatorio
  • Costo: soli € 20
  • Procedura interamente online
  • 7 Collegi territoriali in Italia
  • Limite valore: fino a € 200.000
  • Non preclude il ricorso al giudice
Verifiche preliminari

Quando puoi ricorrere all'ABF

Tutte le condizioni seguenti devono essere soddisfatte prima di presentare il ricorso.

01

L'intermediario aderisce all'ABF

La controversia deve riguardare una banca, un Confidi iscritto all’OCM, un istituto di pagamento (IMEL) o Poste Italiane per Bancoposta.

02

Riguarda un servizio bancario o finanziario

Conti correnti, mutui, prestiti, finanziamenti, carte di credito, segnalazioni Centrale dei Rischi, garanzie, cessione del quinto.

03

Non è troppo vecchia

Non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni anteriori al sesto anno precedente la data del ricorso.

04

L'importo non supera € 200.000

La somma richiesta non può superare € 200.000. Nessun limite se si chiede solo l’accertamento di un diritto (es. cancellazione ipoteca).

05

Nessun giudizio parallelo in corso

Non puoi ricorrere all’ABF se la stessa controversia è già pendente davanti a un giudice, arbitro o organismo di conciliazione.

06

Hai già presentato reclamo scritto

Devi prima inviare reclamo scritto all’intermediario. Ricorso consentito se nessuna risposta entro 60 giorni o risposta insoddisfacente, purché non siano trascorsi più di 12 mesi.

La procedura

Come si presenta un ricorso

Tutto online tramite il Portale ABF, senza avvocato obbligatorio.

1

Invia reclamo scritto

Scrivi un reclamo formale all’ufficio reclami dell’intermediario (banca, Confidi, ecc.) e conserva copia e prova di invio.

2

Attendi la risposta (60 giorni)

Se l’intermediario non risponde entro 60 giorni o la risposta è insoddisfacente, puoi procedere con il ricorso entro i successivi 12 mesi.

3

Paga il contributo di € 20

Versa € 20 a “Banca d’Italia – ABF” tramite bonifico IBAN IT71M0100003205000000000904, conto postale n. 98025661, o in contanti in Filiale Banca d’Italia. Indica “Ricorso ABF” + codice fiscale.

4

Invia il ricorso online

Accedi all’Area Riservata del Portale ABF, segui la procedura guidata e allega la ricevuta del pagamento e tutta la documentazione rilevante.

⏱ Dopo l’invio: Monitora periodicamente l’Area Riservata del Portale per eventuali richieste di documentazione integrativa da parte della Segreteria tecnica.

Domande frequenti

FAQ sull'Arbitro Bancario Finanziario

Risposte alle domande più comuni sull’ABF nel contesto dei Confidi e delle garanzie bancarie.

Cos'è l'ABF e a cosa serve?

L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), alternativo alla giustizia civile, istituito nel 2009 dalla Banca d'Italia in attuazione dell'art. 128-bis del Testo Unico Bancario.

Permette ai clienti di banche e intermediari finanziari (inclusi i Confidi) di risolvere contestazioni relative a operazioni e servizi bancari in modo più semplice, rapido ed economico rispetto al giudice ordinario.

Fidimpresa è soggetta all'ABF?

Sì. I Confidi iscritti nell'elenco ex art. 112, comma 1, del TUB — tra cui Fidimpresa (OCM n. 90) — sono obbligati ad aderire all'ABF e a dare esecuzione alle sue decisioni.

I soci e i clienti di Fidimpresa possono quindi ricorrere all'ABF per controversie relative ai servizi e alle operazioni finanziarie gestite dal Confidi.

Chi può presentare ricorso all'ABF?

Chiunque abbia o abbia avuto rapporti contrattuali con un intermediario (banca, Confidi, istituto di pagamento, ecc.) per servizi bancari e finanziari, compresi i servizi di pagamento.

Le questioni non possono riguardare operazioni anteriori al sesto anno precedente la data di presentazione del ricorso.

Qual è il primo passo obbligatorio prima del ricorso?

È obbligatorio presentare un reclamo scritto all'intermediario. Puoi procedere con il ricorso solo se:

• l'intermediario non risponde entro 60 giorni dal reclamo (o entro i termini ridotti per specifici servizi, es. 15 giorni lavorativi per i servizi di pagamento), oppure
• hai ricevuto una risposta ritenuta insoddisfacente.

Il ricorso deve essere presentato entro 12 mesi dalla data del reclamo.

Quanto costa presentare un ricorso all'ABF?

Il contributo spese è di € 20, da versare prima dell'invio del ricorso tramite:

• Bonifico bancario (IBAN: IT71M0100003205000000000904)
• Conto corrente postale n. 98025661
• In contanti presso le Filiali della Banca d'Italia.

Indicare come causale "Ricorso ABF" e il proprio codice fiscale o Partita IVA. La ricevuta va allegata al ricorso.

Ci sono limiti di importo per il ricorso?

Sì. Con il ricorso è possibile chiedere una somma pari o inferiore a € 200.000. Per somme superiori l'ABF non è competente.

Non ci sono invece limiti di importo se si chiede esclusivamente l'accertamento di un diritto (es. mancata cancellazione di un'ipoteca, mancata consegna di documentazione di trasparenza).

Le decisioni dell'ABF sono vincolanti?

No, le decisioni dell'ABF non hanno il valore vincolante di una sentenza. Tuttavia, se un intermediario non rispetta la decisione, la notizia viene:

• pubblicata sul sito dell'ABF per 5 anni;
• esposta in evidenza sulla homepage del sito dell'intermediario per 6 mesi.

In ogni caso sia il cliente che l'intermediario possono sempre rivolgersi al giudice ordinario, indipendentemente dall'esito del ricorso ABF.

Qual è la differenza tra ABF e Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)?

L'ABF è competente per le controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari (mutui, finanziamenti, conti correnti, garanzie, carte di credito, cessione del quinto, ecc.).

L'ACF — istituito presso la Consob — è invece competente per le controversie relative a servizi di investimento (negoziazione di titoli, gestione di patrimoni, consulenza in materia di investimenti, ecc.).

Se non sei sicuro a quale organismo rivolgerti, contatta i nostri uffici: ti aiuteremo a individuare lo strumento di tutela più adatto.

Posso essere ascoltato personalmente dall'ABF?

No. La procedura si svolge esclusivamente in forma scritta e documentale. Non sono previste udienze orali o audizioni personali.

Per questo è fondamentale allegare al ricorso tutta la documentazione rilevante (contratti, estratti conto, comunicazioni scritte, risposta al reclamo, ecc.) sin dalla presentazione.

Cosa succede se la decisione dell'ABF non soddisfa le parti?

Entrambe le parti (cliente e intermediario) rimangono libere di ricorrere a qualsiasi altro strumento di tutela: giudice ordinario, conciliazione o arbitrato.

Il ricorso all'ABF non preclude in alcun modo l'azione giudiziaria successiva.

Risorse ufficiali

Link utili

🌐 Sito ufficiale ABF

Tutte le informazioni, le decisioni dei Collegi e il Portale online per presentare il ricorso.

📋 Verifiche preliminari

Controlla se la tua controversia può essere sottoposta all’ABF prima di avviare la procedura di ricorso.

📄 Portale ricorsi online

Accedi all’Area Riservata del Portale ABF per presentare il ricorso, monitorarne lo stato e ricevere comunicazioni.

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Se hai dubbi su come presentare un reclamo o se la tua situazione rientra nella competenza dell’ABF, contatta i nostri uffici: ti forniremo un orientamento preliminare gratuito.