L’ABF è il sistema alternativo alla giustizia civile per risolvere controversie tra clienti e banche o intermediari finanziari. Una procedura semplice, rapida ed economica — disponibile anche per i soci Fidimpresa.
L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie (ADR — Alternative Dispute Resolution) istituito nel 2009 in attuazione dell’art. 128-bis del Testo Unico Bancario, sostenuto dalla Banca d’Italia.
L’ABF si articola in sette Collegi territoriali (Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino), competenti in base al domicilio del cliente. Ogni Collegio è composto da cinque membri indipendenti, scelti da Banca d’Italia e dalle associazioni degli intermediari e dei clienti.
La procedura si svolge interamente per via documentale. Non sono necessarie udienze o comparizioni: tutto si gestisce online tramite il portale ABF.
Il costo per presentare un ricorso è di soli € 20. Non è necessaria l’assistenza di un avvocato: si può procedere autonomamente.
L’ABF è un organismo indipendente. Le sue decisioni si basano esclusivamente sulla documentazione presentata dalle parti, garantendo equità e trasparenza.
I Confidi iscritti nell’elenco ex art. 112, comma 1, del TUB (tra cui Fidimpresa, iscritta all’OCM con il n. 90) sono tenuti ad aderire all’ABF e a dare esecuzione alle sue decisioni.
Ciò significa che i soci e i clienti di Fidimpresa che abbiano una controversia relativa a operazioni o servizi finanziari possono ricorrere all’ABF come alternativa al giudice ordinario.
ℹ️ Importante: Prima di presentare ricorso all’ABF è obbligatorio inviare un reclamo scritto all’intermediario e attendere 60 giorni (o ricevere risposta ritenuta insoddisfacente).
Prima di presentare ricorso all’ABF è necessario verificare che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti.
La controversia deve riguardare una banca, un Confidi iscritto all’OCM, un istituto di pagamento (IMEL), Poste Italiane per Bancoposta o un intermediario estero operante in Italia.
Ad esempio: conti correnti, mutui, prestiti personali, finanziamenti, carte di credito, segnalazioni alla Centrale dei Rischi, garanzie, cessione del quinto.
Non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni anteriori al sesto anno precedente la data di presentazione del ricorso.
La somma richiesta non può superare € 200.000. Non ci sono limiti di importo se chiedi solo l’accertamento di un diritto (es. mancata cancellazione di un’ipoteca).
Non puoi ricorrere all’ABF se la stessa controversia è già stata sottoposta a un giudice, un arbitro o un organismo di conciliazione.
Devi prima inviare un reclamo scritto all’intermediario. Puoi ricorrere all’ABF se non ricevi risposta entro 60 giorni o la risposta è insoddisfacente, purché non siano trascorsi più di 12 mesi dal reclamo.
La procedura è interamente gestibile online tramite il Portale ABF.
Scrivi un reclamo formale all’ufficio reclami dell’intermediario (banca, Confidi, ecc.). Conserva la copia e la prova di invio.
Se l’intermediario non risponde entro 60 giorni, o la risposta è insoddisfacente, puoi procedere con il ricorso all’ABF entro i successivi 12 mesi.
Versa € 20 a “Banca d’Italia – ABF” tramite bonifico (IBAN IT71M0100003205000000000904), conto postale n. 98025661 o in contanti presso le Filiali Banca d’Italia. Indica “Ricorso ABF” + il tuo codice fiscale.
Accedi all’Area Riservata del Portale ABF, segui la procedura guidata e allega la ricevuta del pagamento e tutta la documentazione rilevante.
⏱ Tempi: La decisione viene adottata dal Collegio entro i termini previsti dalle disposizioni ABF. Monitora periodicamente l’Area Riservata del Portale per eventuali richieste di documentazione integrativa.
Hai ancora dubbi? Consulta le domande più frequenti oppure contattaci direttamente.
L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) alternativo alla giustizia civile, istituito nel 2009 dalla Banca d'Italia in attuazione dell'art. 128-bis del Testo Unico Bancario.
Permette ai clienti di banche e intermediari finanziari (inclusi i Confidi) di risolvere contestazioni relative a operazioni e servizi bancari in modo più semplice, rapido ed economico rispetto al ricorso al giudice ordinario.
Sì. I Confidi iscritti nell'elenco ex art. 112, comma 1, del TUB — tra cui Fidimpresa (iscritta all'OCM n. 90) — sono obbligati ad aderire all'ABF e a dare esecuzione alle sue decisioni.
I soci e i clienti di Fidimpresa possono quindi ricorrere all'ABF per controversie relative ai servizi e alle operazioni finanziarie gestite dal Confidi.
Chiunque abbia o abbia avuto rapporti contrattuali con un intermediario (banca, Confidi, istituto di pagamento, ecc.) per servizi bancari e finanziari, compresi i servizi di pagamento.
Le questioni non possono riguardare operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente la data di presentazione del ricorso.
Prima di rivolgersi all'ABF è obbligatorio presentare un reclamo scritto all'intermediario. Puoi procedere con il ricorso solo se:
• l'intermediario non risponde entro 60 giorni dal reclamo (o entro i termini ridotti previsti per specifici servizi, es. 15 giorni lavorativi per i servizi di pagamento), oppure
• hai ricevuto una risposta che ritieni insoddisfacente.
Il ricorso deve essere presentato entro 12 mesi dalla data del reclamo.
Il contributo spese è di € 20, da versare prima dell'invio del ricorso tramite:
• Bonifico bancario (IBAN: IT71M0100003205000000000904)
• Conto corrente postale n. 98025661
• In contanti presso le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico.
In tutti i casi indicare come causale "Ricorso ABF" e il proprio codice fiscale o Partita IVA. La ricevuta va allegata al ricorso.
Sì. Con il ricorso è possibile chiedere una somma pari o inferiore a € 200.000. Per somme superiori l'ABF non è competente.
Non ci sono invece limiti di importo se si chiede esclusivamente l'accertamento di un diritto, un obbligo o una facoltà (ad esempio: mancata consegna della documentazione di trasparenza, mancata cancellazione di un'ipoteca dopo estinzione del mutuo).
No, le decisioni dell'ABF non hanno il valore vincolante di una sentenza. Tuttavia, se un intermediario non rispetta la decisione, la notizia viene:
• pubblicata sul sito dell'ABF per 5 anni;
• esposta in evidenza sulla homepage del sito dell'intermediario per 6 mesi.
In ogni caso, sia il cliente che l'intermediario possono sempre rivolgersi al giudice ordinario, indipendentemente dall'esito del ricorso ABF.
L'ABF è competente per le controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari (mutui, finanziamenti, conti correnti, garanzie, carte di credito, ecc.).
L'ACF — istituito presso la Consob — è invece competente per le controversie relative a servizi di investimento (negoziazione di titoli, gestione di patrimoni, consulenza in materia di investimenti, ecc.).
Se non sei sicuro a quale organismo rivolgerti, contatta i nostri uffici: ti aiuteremo a individuare lo strumento di tutela più adatto.
No. La procedura si svolge esclusivamente in forma scritta e documentale. Non è prevista la possibilità di udienze orali o audizioni personali.
Per questo è fondamentale allegare al ricorso tutta la documentazione rilevante (contratti, estratti conto, comunicazioni scritte, risposta al reclamo, ecc.) sin dalla presentazione.
Entrambe le parti (cliente e intermediario) rimangono libere di ricorrere a qualsiasi altro strumento di tutela: giudice ordinario, conciliazione o arbitrato.
Il ricorso all'ABF non preclude in alcun modo l'azione giudiziaria successiva.
Tutte le informazioni ufficiali, le decisioni dei Collegi e il Portale per la presentazione online del ricorso.
Controlla se la tua controversia può essere sottoposta all’ABF prima di avviare la procedura di ricorso.
Accedi all’Area Riservata del Portale ABF per presentare il ricorso, monitorarne lo stato e ricevere comunicazioni dal Collegio.
Se hai dubbi su come presentare un reclamo o se la tua situazione rientra nella competenza dell’ABF, contatta i nostri uffici: ti forniremo un orientamento preliminare gratuito.